1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino e di garantire agli operatori del settore turistico condizioni analoghe a quelle presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, un decreto legislativo per la disciplina del gioco d'azzardo e delle attività turistico-commerciali, ricreative e d'intrattenimento ad esso connesse.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e delle Commissioni parlamentari competenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgimento della pratica del gioco d'azzardo in modo non prevalente in strutture autorizzate aventi sede stabile, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento;
b) definizione dei rapporti di tipo contabile, ivi compresi gli obblighi di rendicontazione separata, e amministrativo tra le attività di tipo turistico-commerciale,
c) definizione delle specie e dei tipi di giochi che possono essere praticati all'interno delle strutture e, in particolare, all'interno di quelle adibite allo svolgimento del gioco d'azzardo, e loro regolamentazione, prevedendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela e rendendo disponibile per i clienti l'elenco dei giochi autorizzati e delle rispettive regole;
d) garanzia della tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, ai militari in divisa e ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio e, comunque, per i reati che determinano la perdita del diritto di voto, nonché ai soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative quali, su richiesta dei familiari, i soggetti che mettono in pericolo il patrimonio familiare;
e) trasparenza della direzione e della gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge, stabilendo in particolare:
1) i requisiti del direttore, dei membri del comitato di direzione e del personale impiegato nelle case da gioco, i quali devono godere dei diritti civili e politici e non devono avere riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti;
2) il divieto per il direttore, per i membri del comitato di direzione e per il personale impiegato nelle case da gioco di partecipare ai giochi sia direttamente che per interposta persona, nonché il divieto per i medesimi soggetti di ricevere una percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco;
3) le responsabilità penali e amministrative a carico del direttore e dei membri del comitato di direzione per ogni infrazione commessa nelle strutture di cui alla presente legge;
4) le modalità di ripartizione delle mance tra il personale impiegato nelle case da gioco, da regolare con contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e con accordi aziendali, fermo restando il divieto per gli azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione di partecipare a tale ripartizione;
5) il divieto per il personale impiegato nelle case da gioco di possedere azioni o quote di proprietà nella società di gestione di cui è dipendente, né azioni o quote di proprietà di società di gestione di altre strutture autorizzate allo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo ai sensi della presente legge;
6) le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di anticipazione di denaro nella casa da gioco, prevedendo, in ogni caso, la registrazione del nome, dell'indirizzo e degli estremi del documento d'identità dei giocatori che cambiano mezzi di pagamento con gettoni da utilizzare per il gioco o che utilizzano gettoni provenienti da altre strutture, se accettati, per un valore superiore a 1.500 euro;
7) il divieto di prestiti in denaro ai giocatori a qualunque titolo, da parte della direzione e del personale impiegato nella casa da gioco, nonché il divieto generale di prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque, all'interno della struttura;
f) controlli sulla conduzione e sulla gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge e sullo svolgimento dei giochi, nonché sugli incassi e sulla loro ripartizione, mediante l'istituzione di un nucleo speciale di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e d'informazione per il controllo del gioco d'azzardo, che opera con modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della concessione di cui
1) ispezione da parte del personale delle Forze di polizia di tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e dei locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, nonché sequestro e prelievo delle attrezzature per fini d'indagine e di accertamento, con libero accesso presso tutte le strutture autorizzate ai sensi della presente legge e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario per le indagini;
2) verifica del regolare svolgimento dei giochi autorizzati;
3) verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità di tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge;
4) svolgimento delle inchieste per conto e nell'interesse delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con oneri a carico delle stesse, anche ai fini dell'esclusione ovvero della riammissione dei giocatori;
5) accertamento fiscale su tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, sulla direzione e sul personale impiegato, nonché su tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione;
6) repressione delle infrazioni commesse dai giocatori, delle frodi dei dipendenti con o senza complicità dei giocatori, nonché delle irregolarità commesse dai medesimi dipendenti relative alla distrazione, alla diminuzione o alla sottovalutazione fraudolenta degli incassi della casa da gioco;
g) previsione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente legge, ivi compresa la chiusura della struttura. In caso di chiusura si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, i comuni interessati all'apertura di strutture che svolgono le attività di cui al medesimo articolo, presentano, previa deliberazione del consiglio comunale, apposita richiesta di autorizzazione al Ministero dell'interno, che si esprime entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, d'intesa con la Conferenza unificata e previa valutazione dei seguenti requisiti, da indicare nella richiesta medesima:
a) previsione di creazione di occupazione diretta e indiretta;
b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere del comune interessato e dei comuni limitrofi;
c) caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1;
d) informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la struttura ai sensi dell'articolo 1.
2. La richiesta deve essere corredata di documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 1. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'apertura di una struttura di cui all'articolo 1 non può essere autorizzata nei comuni per i quali sono state adottate, negli ultimi dieci anni, le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Qualora entro un anno dalla notifica dell'autorizzazione al comune richiedente la struttura non apra al pubblico e non entri in funzione, il Ministero dell'interno
1. I comuni autorizzati all'apertura di strutture per la pratica del gioco d'azzardo, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento, concedono, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, la gestione delle stesse strutture alle società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica che hanno fornito le migliori garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a tutela dei clienti. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende revocata ed è attribuita ad altro comune che ne ha fatto richiesta ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1.
2. Il provvedimento di concessione ha durata ventennale ed è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica. I rapporti di obbligazione
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale d'appalto contenente le modalità di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, e le seguenti disposizioni:
a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;
b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;
c) gli obblighi dalla cui violazione consegue la sospensione o la revoca della concessione.
1. L'utile lordo annuo delle case da gioco è costituito dalle puntate riscosse da parte delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge e dalle somme corrisposte dai giocatori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso dell'anno fiscale al netto delle vincite pagate dalla casa da gioco e delle puntate sotto forma di gettoni non convertibili in denaro, distribuiti dalla casa da gioco previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 50 per cento degli utili così determinati è riservato alla società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, la restante quota è versata dalla medesima
a) il 20 per cento al comune concedente e destinato alla tutela e alla valorizzazione di parchi naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici e terme situati nel territorio di competenza, al finanziamento di opere pubbliche di viabilità e di acquedotti, finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale e ambientale, nonché al finanziamento dei servizi sociali alle persone in condizioni di disagio fisico, psichico, economico o familiare;
b) il 10 per cento alla regione all'interno della quale ha sede la struttura e utilizzato per i medesimi fini di cui alla lettera a) nel territorio regionale;
c) il 7 per cento riassegnato in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e ripartito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il finanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale, nonché di ricerca applicata, in particolare per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno;
d) il 3 per cento riassegnato in quote eguali agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze e destinato alla copertura degli oneri di funzionamento degli organi di controllo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), nonché al potenziamento degli organici e dell'ammodernamento dei mezzi e dei materiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai fini di cui alla medesima lettera f).
1. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint-Vincent e Campione d'Italia